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Nuove Regole per il Terzo Trasportato

Dopo la sentenza shock di due anni fa (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/02/2019 n° 4147) la Cassazione ritorna di nuovo sull’ art. 141 tornando sui propri passi ed ammettendo l’ azione diretta contro il proprio assicuratore anche quando il conducente ha totalmente ragione.

04 agosto 2021

Dopo la sentenza shock di due anni fa (Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/02/2019 n° 4147) la Cassazione ritorna di nuovo sull’ art. 141 tornando sui propri passi ed ammettendo l’ azione diretta contro il proprio assicuratore anche quando il conducente ha totalmente ragione. Infatti con la sentenza Corte di Cassazione, sez. III Civile, 23 giugno 2021 n. 17963 la Suprema Corte ha stabilito che: 1) tutte le azioni dirette del Codice delle Assicurazioni NON sono fondate sul contratto, ma sulla legge (il che rende a dir poco problematico, per gli assicuratori, pretendere di opporre eccezioni basate sul contratto). Si tratta, comunque, di azioni AGGIUNTIVE rispetto a quella “classica” contro il responsabile ed il suo assicuratore. 2) l’ art. 141 CAP si può applicare solo in caso di scontro fra veicoli, non quando il mezzo esca di strada 3) il “caso fortuito” di cui all’ art. 141 CAP non può ricondursi alla condotta colposa del conducente dell’ altro veicolo e deve ricondursi a fattori naturali e fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo. 4) l’ azione ex art. 141 CAP implica il litisconsorzio necessario del proprietario del mezzo su cui si trovava trasportato il danneggiato non per l’ accertamento della responsabilità ma per quello della validità del rapporto assicurativo.