I parenti della vittima non possono beneficiare della prescrizione contrattuale (10 anni) perché l' estensione degli effetti protettivi della responsabilità da contatto sociale, oltre che alla persona soggetta alle cure, anche ai congiunti, violerebbe il principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.). Fa eccezione solo il caso della nascita indesiderata, esempio nel quale gli interessi dei genitori sono integralmente sovrapponibili a quelli del figlio protetto. Invece possono beneficiare (ove possibile) della più lunga prescrizione penale ove il fatto costituisca reato (art. 2947, terzo comma, c.c.) e il beneficio è invocabile non solo contro i responsabili del reato, ma anche contro i civilmente obbligati: "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta". Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 26 luglio 2021, n. 21404